logo home

IMPOSTE INDIRETTE – ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO Sez. 5 – , Sentenza n. 30904 del 27/11/2019 – Circolazione prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati all’esportazione –  Conclusione – Immissione in consumo ex art. 2, comma 2, TUA in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo.

 

Sez. 5 – , Sentenza n. 30904 del 27/11/2019

Accise – Circolazione prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati all’esportazione –  Conclusione – Immissione in consumo ex art. 2, comma 2, TUA in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo.

Si considera immissione in consumo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995,  la conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, ossia per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità con le modalità rispettivamente previste dai commi 7 e 12 dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1995; pertanto, si considera immissione in consumo  lo svincolo irregolare dei detti prodotti dal regime sospensivo, come nel caso di mancata comunicazione mediante sistema automatizzato all’autorità doganale competente dello Stato membro di spedizione, da parte del depositario autorizzato mittente del cambiamento di destinazione

Link per la sentenza

Massime precedenti conformi 

Massime precedenti difformi